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Gli stipendi dei medici, che i Comuni hanno obbligo di mantenere in forza degli articoli 145, comma 5°, della legge comunale e provinciale, e 14 della legge 22 dicembro 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanita' pubblica, saranno pagati a rate mensili, ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.

Testo in vigore dal 26 luglio 1898 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-07-14;317~art1 · fonte del testo

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