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[1]In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito e durante lo stato di guerra, tutti indistintamente gli ufficiali in congedo sono costantemente a disposizione del Governo per essere chiamati in servizio.
[2]Gli ufficiali di riserva non possono essere assegnati a corpi mobilitati, se non previo loro consenso.
[3]Cessato lo stato di guerra, gli ufficiali in congedo chiamati in servizio sono ricollocati in congedo, conservando il grado del quale siano rivestiti all'atto del congedamento.
[4]In tempo di guerra, la chiamata degli ufficiali in congedo ed il loro ricollocamento in tale posizione hanno luogo per decreto ministeriale.
[5]Disposizioni transitorie.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1888 al 16 dicembre 2009
