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[1]In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito e durante lo stato di guerra, tutti indistintamente gli ufficiali in congedo sono costantemente a disposizione del Governo per essere chiamati in servizio.

[2]Gli ufficiali di riserva non possono essere assegnati a corpi mobilitati, se non previo loro consenso.

[3]Cessato lo stato di guerra, gli ufficiali in congedo chiamati in servizio sono ricollocati in congedo, conservando il grado del quale siano rivestiti all'atto del congedamento.

[4]In tempo di guerra, la chiamata degli ufficiali in congedo ed il loro ricollocamento in tale posizione hanno luogo per decreto ministeriale.

[5]Disposizioni transitorie.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-01-25;5177~art6 · fonte del testo

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