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[1]I sottotenenti di complemento di nuova nomina hanno, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

  • a)se provenienti dai militari di truppa di 1ª categoria, debbono ultimare sotto le armi, come sottotenenti, la loro ferma; e se gia' l'avessero ultimata come militari di truppa, e cosi' pure se provengono dai volontari di un anno, debbono prestare tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento;
  • b)se provenienti dai militari di truppa di 2ª o 3ª categoria, debbono prestare tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento.

[2]Gli ufficiali di complemento di qualsiasi grado hanno, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

  • c)tutti gli ufficiali di complemento possono essere chiamati in servizio ogni qualvolta venga richiamata alle armi per istruzione la rispettiva classe di nascita ascritta alla 1ª categoria;
  • d)gli ufficiali di complemento assegnati alla milizia mobile possono inoltre essere chiamati in servizio allorche' si costituiscono i reparti di milizia mobile cui sono ascritti;
  • e)gli ufficiali di complemento possono pure essere chiamati in servizio, previo loro consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo.

[3]La chiamata in servizio degli ufficiali di complemento ha luogo per decreto Ministeriale.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-01-25;5177~art3 · fonte del testo

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