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[1]I sottotenenti di complemento di nuova nomina hanno, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:
- a)se provenienti dai militari di truppa di 1ª categoria, debbono ultimare sotto le armi, come sottotenenti, la loro ferma; e se gia' l'avessero ultimata come militari di truppa, e cosi' pure se provengono dai volontari di un anno, debbono prestare tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento;
- b)se provenienti dai militari di truppa di 2ª o 3ª categoria, debbono prestare tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento.
[2]Gli ufficiali di complemento di qualsiasi grado hanno, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:
- c)tutti gli ufficiali di complemento possono essere chiamati in servizio ogni qualvolta venga richiamata alle armi per istruzione la rispettiva classe di nascita ascritta alla 1ª categoria;
- d)gli ufficiali di complemento assegnati alla milizia mobile possono inoltre essere chiamati in servizio allorche' si costituiscono i reparti di milizia mobile cui sono ascritti;
- e)gli ufficiali di complemento possono pure essere chiamati in servizio, previo loro consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo.
[3]La chiamata in servizio degli ufficiali di complemento ha luogo per decreto Ministeriale.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1888 al 16 dicembre 2009
