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[1]I certificati del casellario giudiziale debbono farsi su fogli di carta bollata da lire 1; la domanda deve essere fatta su foglio da lire 0,50.
[2]Trattandosi pero' di richieste di certificati penali fatte da operai o da giornalieri per ricerca di lavoro od ammissione al lavoro, domanda e certificato sono stesi su carta libera, ed il certificato deve portare l'annotazione dell'uso speciale cui e' destinato.
[3]Restano ferme le disposizioni contenute al n. 9 dell'art. 26 della legge 13 settembre 1874 n. 2077.
Testo in vigore dal 25 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
