Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli originali e le copie degli atti giudiziari in carta da bollo debbono essere scritti in modo leggibile: ogni linea non puo' contenere meno di 14 ne' piu' di 28 sillabe, ammessa compensazione tra le eccedenze e le deficienze di sillabe delle varie linee dello stesso foglio di carta.

[2]I contravventori sono puniti con l'ammenda di lire 25 per ogni foglio in contravvenzione.

[3]Queste disposizioni si applicano anche agli atti stampati, alle comparse di risposta e di replica, alle conclusioni, nonche' alle postille ed aggiunte che vi siano fatte.

Testo in vigore dal 25 aprile 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-04-10;191~art1 · fonte del testo

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