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[1]Gli originali e le copie degli atti giudiziari in carta da bollo debbono essere scritti in modo leggibile: ogni linea non puo' contenere meno di 14 ne' piu' di 28 sillabe, ammessa compensazione tra le eccedenze e le deficienze di sillabe delle varie linee dello stesso foglio di carta.
[2]I contravventori sono puniti con l'ammenda di lire 25 per ogni foglio in contravvenzione.
[3]Queste disposizioni si applicano anche agli atti stampati, alle comparse di risposta e di replica, alle conclusioni, nonche' alle postille ed aggiunte che vi siano fatte.
Testo in vigore dal 25 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
