Art. 7
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[1]L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione, per cali e' dispersioni e ogni altra passivita' (art. 4 della legge 30 gennaio 1896), viene stabilito a favore delle fabbriche fornite di misuratore meccanico, nelle proporzioni seguenti:
[2]del 10 per cento per le fabbriche di prima categoria;
[3]del 25 per cento per le fabbriche che distillano esclusivamente frutta, vinaccie ed altri cascami della vinificazione;
[4]del 30 per cento per quelle che distillano esclusivamente vino anche se guasto o vinello.
[5]Per le fabbriche parimenti fornite di misuratore meccanico, ed esercitate dalle Societa' cooperative, ai termini dell'articolo 11 della legge 29 agosto 1889, n. 6358, l'abbuono sara', del 28 per cento se distillano vinaccie e gli altri cascami della vinificazione e del 34 per cento se distillano esclusivamente vino.
[6]Tale maggiore abbuono e' applicabile soltanto alle Societa' cooperative che distillano vini o vinacce o altri cascami della vinificazione, provenienti da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci o da uve vinificate dai soci stessi.
[7]Il Ministro delle Finanze, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' autorizzato ad elevare temporaneamente l'abbuono per la distillazione del vino, quando tale provvedimento sia consigliato da eccezionali bisogni della produzione vinicola.
Testo in vigore dal 2 maggio 1903 al 16 dicembre 2009
