Art. 6
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Per lo spirito, da qualunque materia prodotto, che non sia adulterato e destinato esclusivamente a uso industriale, la tassa interna di fabbricazione e la corrispondente sopratassa di confine, stabilita dall'articolo 1 della legge 30 gennaio 1896, n. 26, sono aumentate di centesimi dieci per grado e per ettolitro. E conseguentemente e' aumentata di un diciottesimo la sopratassa sui prodotti contenenti spirito indicati nello stesso articolo 1 della citata legge.
Testo in vigore dal 2 maggio 1903 al 16 dicembre 2009
