Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 maggio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I residui della distillazione e della rettificazione, derivati da qualsiasi materia e che devono essere adulterati nella misura stabilita dal Regolamento, sono ammessi in tale misura a fruire del trattamento di tassa indicato negli articoli precedenti.

[2]La presente disposizione sostituisce quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26.

Testo in vigore dal 2 maggio 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-03-22;152~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari