Art. 5
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[1]I residui della distillazione e della rettificazione, derivati da qualsiasi materia e che devono essere adulterati nella misura stabilita dal Regolamento, sono ammessi in tale misura a fruire del trattamento di tassa indicato negli articoli precedenti.
[2]La presente disposizione sostituisce quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26.
Testo in vigore dal 2 maggio 1903 al 16 dicembre 2009
