Art. 4
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[1]Le operazioni di adulterazione dovranno aver luogo presso gli opifici di rettificazione, presso le fabbriche ove esista la vigilanza permanente, o presso i magazzini dei commercianti all'ingrosso assimilati ai depositi doganali.
[2]Non e' ammessa l'adulterazione di spirito in quantita' minore di ettolitri tre per volta qualunque sia la sua destinazione, o' di forza alcoolica inferiore a 90°, se destinato a scopo di illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice.
[3]Per lo spirito destinato ad altri usi industriali che consentili un grado alcoolico inferiore, il limite sara' fissato con decreto ministeriale secondo le diverse industrie.
Testo in vigore dal 2 maggio 1903 al 16 dicembre 2009
