Art. 3
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[1]Le sostanze adulteranti saranno fornite dall'Amministrazione, a cui gli interessati dovranno anticipare e rifondere le somme spese di costo da determinarsi per decreti ministeriali, in misura unica per tutto il Regno.
[2]Saranno pure a carico degli interessati le indennita' dovute al personale appositamente delegato ad assistere alle operazioni di adulterazione.
Testo in vigore dal 2 maggio 1903 al 16 dicembre 2009
