Art. 2
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[1]Le sostanze da impiegarsi per adulterare lo spirito e renderlo non servibile che ad usi industriali, sono provvedute dall'Amministrazione dello Stato; la quale ha facolta' di variare le specie e le proporzioni dei detti adulteranti, al fine d'impedire le frodi, nei migliori modi che saranno consigliati dagli interessi della finanza e dell'industria.
[2]Le operazioni di adulterazione devono essere eseguite in presenza degli agenti della finanza.
Testo in vigore dal 2 maggio 1903 al 16 dicembre 2009
