Art. 1
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[1]E' esente da tassa la fabbricazione di spirito derivato da vino, da vinaccie e da altri cascami della vinificazione, quando sia adulterato e destinato esclusivamente a scopo di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice o ad altri usi industriali, che saranno specificati per decreto Reale.
[2]Lo spirito derivato da materie non vinose, quando sia adulterato e destinato agli usi sopraindicati, dovra' assolvere una tassa di L. 0,15 per ogni grado e per ogni ettolitro.
[3]Allo spirito adulterato non sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26.
[4]Lo spirito denaturato non puo' essere assoggettato al dazio consumo ne' gravato di alcuna tassa locale.
Testo in vigore dal 2 maggio 1903 al 16 dicembre 2009
