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Nonostante le disposizioni della presente legge, non e' precluso in ogni tempo agli interessati di provare o con documenti autentici o con disposizioni di testimoni in un giudizio da svolgersi in contraddittorio di coloro che hanno ottenuto il provvedimento definitivo, di cui all'articolo 3 della presente legge, l'esistenza della persona scomparsa o un'epoca diversa da quella ritenuta per la sua sparizione. In tal caso chi si trovasse in possesso dei beni sara' ritenuto possessore in buona fede e rimarra' ferma la disposizione del 1° capoverso dell'articolo 933 Codice civile, e, nei riguardi dell'epoca della scomparsa, trovera' applicazione l'articolo 41 del Codice civile.
Testo in vigore dal 19 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
