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[1]Quando non vi siano opposizioni, il Tribunale investito della domanda, dopo aver riscontrato l'adempimento delle condizioni e delle formalita' prescritte dagli articoli precedenti, con provvedimento, preso in Camera di consiglio, ordinera' la pubblicazione degli atti di ultima volonta' e prescrivera' quelle formalita' di pubblicazione, affissione e di notifica a tutti gli aventi diritto, che gli sembreranno necessarie, sempre pero' con termini non superiori a quelli indicati nell'articolo precedente.
[2]Ove si presentino opposizioni il Tribunale rimettera' le parti all'autorita' giudiziaria competente ed il corso del procedimento sara' sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza, che avra' pronunciato sulla insorta controversia.
[3]Compiute le formalita' ordinate dal Tribunale, esso, con sentenza da pronunciarsi in Camera di consiglio, ammettera' gli aventi diritto al conseguimento dei loro diritti successorii sul patrimonio degli scomparsi.
[4]Quando pero' non prendano parte al procedimento tutti coloro che potrebbero aver diritto al patrimonio dello scomparso, e' in facolta' del tribunale di non ammettere i richiedenti all'esercizio delle loro ragioni se non mediante cauzione o altrimenti con tutte quelle cautele, che esso stimera' convenienti avuto riguardo alla qualita' delle persone, alla loro parentela con lo scomparso ed alle altre circostanze.
[5]La sentenza del tribunale e' suscettibile d'appello secondo le norme del Codice di procedura civile. Essa pero' non diverra' esecutiva se non quando sara' stata pubblicata per ben due volte con l'intervallo di quindici giorni nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel giornale ufficiale del Regno e non sieno decorsi senza opposizione due mesi dalla sua affissione nell'albo del tribunale, che ebbe ad emetterla. Ogni opposizione dovra' essere notificata dagli interessati alla cancelleria della Corte d'appello competente e sara' giudicata secondo le prescrizioni del 1° capoverso di questo articolo.
[6]Alla stessa cancelleria spettera' di attestare la esecuzione delle pratiche sopra indicate.
Testo in vigore dal 19 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
