Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La domanda dovra' essere presentata al tribunale del luogo dell'ultimo domicilio dello scomparso e sara' corredata della prova della sua pubblicazione per due volte coll'intervallo di un mese nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel giornale ufficiale del Regno, e della sua affissione per il periodo di tre mesi negli albi del tribunale succitato e del tribunale d'appello di Asmara.

[2]La domanda ed ogni conseguente certificato e provvedimento saranno esenti da bollo e da diritti di cancelleria e le affissioni ed inserzioni dovranno eseguirsi gratuitamente.

Testo in vigore dal 19 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-11;349~art2 · fonte del testo

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