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Gli aventi diritto all'eredita' di ufficiali e militari di truppa, impiegati civili ed operai, che abbiano preso parte prima del 1° gennaio 1897 in combattimenti seguiti nella Colonia Eritrea o vi si trovassero in servizio e dei quali non si abbiano piu' da quell'epoca notizie, sono ammessi alla pubblicazione degli atti di ultima volonta' degli scomparsi ed al conseguimento dei relativi diritti successori sul patrimonio degli stessi, quando producano la dichiarazione di irreperibilita' contemplata dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1896, n. 256, e si uniformino alle altre prescrizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 19 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-11;349~art1 · fonte del testo

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