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[1]Per sopperire alle spese di qualsiasi natura inerenti al compito della Commissione, e' autorizzata la sposa di L. 100,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, dell'esercizio finanziario 1909-910.
[2]Il fondo disponibile alla chiusura del conto consuntivo sara' trasportato nei residui passivi sino ad esaurimento.
Testo in vigore dal 28 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
