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A decorrere dal 1° gennaio 1930 sono sottratti all'applicazione dell'imposta sui terreni i laghi e gli stagni da pesca con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria ed i relativi redditi sono assoggettati all'imposta di ricchezza mobile e classificati nella categoria dei redditi industriali e commerciali di cui alla lettera b) dell'art. 54 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª).
Testo in vigore dal 27 luglio 1929 al 22 dicembre 2008
