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A decorrere dal 1° gennaio 1930 sono sottratti all'applicazione dell'imposta sui terreni i laghi e gli stagni da pesca con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria ed i relativi redditi sono assoggettati all'imposta di ricchezza mobile e classificati nella categoria dei redditi industriali e commerciali di cui alla lettera b) dell'art. 54 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª).

Testo in vigore dal 27 luglio 1929 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-11;1260~art1 · fonte del testo

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