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Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad acquistare, per conto del patrimonio dello Stato, il fabbricato di cui all'art. 1 della presente legge, compresa la relativa area, al prezzo di L. 14.500.000 e ad approvare il relativo contratto.
Testo in vigore dal 5 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
