Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164

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La durata della concessione di stoccaggio e' di 30 anni. La concessione scaduta puo' essere rinnovata per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli. Quando la concessione di coltivazione di un giacimento adibito a stoccaggio venga a scadere definitivamente ai sensi della legge 21 luglio 1967, n. 613, il titolare ha diritto ad ottenerne il prolungamento fino alla scadenza dei termini della concessione di stoccaggio, se ha adempiuto agli obblighi di legge.

Testo in vigore dal 18 maggio 1974 al 21 giugno 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;170~art5 · fonte del testo

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