Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1874 al 1 gennaio 1883. Leggi il testo vigente →
[1]La presente legge andra' in vigore il 1° luglio Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 19 marzo 1874.
[3]VITTORIO EMANUELE.
[4]Ricotti.
Testo in vigore dal 9 aprile 1874 al 1 gennaio 1883
