Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1874 al 1 gennaio 1883. Leggi il testo vigente →
Tutte le indennita', soprasoldi e competenze varie non fissate dalla presente legge rimarranno quali saranno il primo gennaio 1875, e non potranno essere modificate che annualmente in occasione dell'esame dei bilanci di prima previsione.
Testo in vigore dal 9 aprile 1874 al 1 gennaio 1883
