Art. 6
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Gli stipendi, le indennita' di carica e i soprasoldi fissi maggiori di quelli che sarebbero consentiti dalla presente legge, saranno conservati agli ufficiali ed impiegati che attualmente li percepiscono sino a che, o in seguito a promozione o in seguito ad aumento sessennale, a mente del precedente art. 2, lo stipendio venga ad eguagliarli o sorpassarli; non avranno pero' diritto alla indennita' cavalli di cui all'art. 4, a meno che optino pel nuovo stipendio.
Testo in vigore dal 9 aprile 1874 al 1 gennaio 1883
