Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1874 al 1 gennaio 1883. Leggi il testo vigente →
Le razioni di foraggio non possono essere prese che in ragione del numero dei cavalli che gli ufficiali effettivamente posseggono.
Testo in vigore dal 9 aprile 1874 al 1 gennaio 1883
