Art. 3
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Nel computo del sessennio di grado, di cui al precedente articolo 2, si terra' conto soltanto del tempo che, a tenore della legge dello stato degli ufficiali, e' computabile per l'avanzamento e per l'anzianita' di grado. Pero' il servizio prestato nello stato maggiore delle piazze sara' valutato per intero.
Testo in vigore dal 9 aprile 1874 al 1 gennaio 1883
