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[1]Agli ufficiali superiori ed inferiori dell'esercito, indicati negli specchi annessi alla presente legge e nella misura quivi fissata, e' accordato un aumento dello stipendio per ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado, a condizione pero' che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare quello del grado immediatamente superiore.

[2]Nel computare il sessennio si terra' conto del tempo passato nello stesso grado od impiego anteriormente alla promulgazione della presente legge, non pero' oltre il 1° gennaio 1867.

Testo in vigore dal 9 aprile 1874 al 1 gennaio 1883

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-03-19;1857~art2 · fonte del testo

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