Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1874 al 1 gennaio 1883. Leggi il testo vigente →
[1]Agli ufficiali superiori ed inferiori dell'esercito, indicati negli specchi annessi alla presente legge e nella misura quivi fissata, e' accordato un aumento dello stipendio per ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado, a condizione pero' che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare quello del grado immediatamente superiore.
[2]Nel computare il sessennio si terra' conto del tempo passato nello stesso grado od impiego anteriormente alla promulgazione della presente legge, non pero' oltre il 1° gennaio 1867.
Testo in vigore dal 9 aprile 1874 al 1 gennaio 1883
