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[1]All'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n. 254 (avanzamento nel regio esercito) modificata con leggi 6 marzo 1898, numero 50; e 3 e 21 luglio 1902, nn. 247 e 303 e' sostituito il seguente:
[2]«La permanenza minima in ciascun grado necessaria per poter conseguire l'avanzamento al successivo e' fissato in:
[3]3 anni pel grado di tenente: 4 anni pel grado di capitano; 2 anni per i gradi successivi.
[4]«Per il grado di sottotenente provvede l'art. 35».
[5]Il secondo periodo del 2° comma dell'art. 35 della legge predetta e' sostituito col seguente:
[6]«I sottotenenti d'artiglieria e genio provenienti dai sottufficiali, e quelli provenienti dalla scuola d'applicazione che non ne hanno superati gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria, di cavalleria e dei corpi contabile e veterinario di pari anzianita', e al termine del terzo anno di grado.
Testo in vigore dal 22 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
