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[1]Le concessioni saranno fatte con le forme stabilite dalla legge sull'amministrazione e contabilita' generale dello Stato, potranno farsi per la durata non maggiore di novanta anni, e dovranno essere accompagnate dalle condizioni necessarie per la conservazione della foresta.
[2]I concessionari dovranno pagare le imposte e le sovrimposte, nonche' un canone annuo al Demanio, al quale, dopo scaduto il termine della concessione, rimarra' acquisita la proprieta' degli immobili costruiti.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1901.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]G. Baccelli. Carcano.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1902 al 16 dicembre 2009
