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[1]Alla somma di L. 5000 iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, per l'esercizio 1906-907, e' aggiunta quella di L. 15,000, per costituire la dotazione annuale di L. 20,000 per le spese del personale e per il mantenimento della stazione.
[2]Alla spesa d'istituzione prevista in L. 40,000, si provvedera' iscrivendo detta somma nella parte straordinaria del bilancio stesso.
Testo in vigore dal 13 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
