Art. 13 — Garante nazionale del contribuente

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Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome e' istituito il Garante del contribuente. ((Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, e' organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione e' compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:)) 16

  • a)magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attivita' di servizio;
  • b)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183));16
  • c)avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed e' rinnovabile tenendo presenti professionalita', produttivita' ed attivita' gia' svolta. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)).16 Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso e' istituito. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarita', scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attivita' svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonche' agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalita' dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle finanze,al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonche' al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le relative soluzioni. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 novembre 2011, n. 183

16

con decorrenza dal 1 gennaio 2012

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 37) che le modifiche di cui ai commi 2 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012 e che, "conseguentemente, dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012 al 6 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2003 al 1 gennaio 2012. 110 parole tolte, 36 parole aggiunte in 3 capoversi.

Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome e' istituito il Garante del contribuente. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, e' organo tolto: collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati aggiunto: monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione e' compresa la direzione regionale tolto: delle entrate e aggiunto: dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

b) tolto: dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza aggiunto: LETTERA ABROGATA DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183;

… ha durata quadriennale ed e' rinnovabile tenendo presenti professionalita', produttivita' ed attivita' gia' svolta. tolto: Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c) del comma 2 aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 novembre 2011, n. 183

    La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 37) che le modifiche di cui ai commi 2 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012 e che, "conseguentemente, dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art13 · fonte del testo

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