Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
- Titolo I – Disposizioni generaliArtt. 1–12 · 12 articoli
- Titolo II – Sottufficiali in servizio permanenteArtt. 13–36 · 24 articoli
- Titolo III – Sottufficiali in ferma volontaria o rafferma.Artt. 37–42 · 6 articoli
- Titolo IV – Sottufficiali in congedoArtt. 43–53 · 11 articoli
- Titolo V – Sottufficiali in congedo assoluto.Artt. 54–55 · 2 articoli
- Titolo VI – Passaggio all'impiego civile.Artt. 56–57 · 2 articoli
- Titolo VII – Perdita del grado.Artt. 58–60 · 3 articoli
- Titolo VIII – DisciplinaArtt. 61–74 · 14 articoli
- Titolo IX – Avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente od in ferma volontaria o in raffermaArtt. 75–101 · 30 articoli
- Titolo X – Avanzamento dei sottufficiali in congedo.Artt. 102–103 · 2 articoli
- Titolo XI – Avanzamento per merito straordinario e promozione per merito di guerra.Artt. 104–106 · 3 articoli
- Titolo XII – Avanzamento in tempo di guerra e dei reduci dalla prigionia.Artt. 107–108 · 2 articoli
- Titolo XIII – Sospensione o esclusione dal conferimento del grado o dalla promozione.Artt. 109–111 · 3 articoli
- Titolo XIV – Commissione di avanzamento e Commissioni giudicatrici.Artt. 112–113 · 2 articoli
- Titolo XV – Disposizioni transitorie e finali.Artt. 114–124 · 11 articoli