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Gli stranieri non possono essere ammessi ad esercitare le professioni della gente dell'aria di prima categoria e quella di cui alla lettera b) della seconda categoria, salvo che nei casi ed alle condizioni previste da convenzioni internazionali o per speciale autorizzazione del Ministero dell'aeronautica.
Testo in vigore dal 13 marzo 1934 al 22 dicembre 2008
