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Nessuno puo' esercitare una professione propria della gente dell'aria se non e' munito del brevetto e della relativa licenza ed autorizzazione al volo, rilasciati dalla competente autorita' aeronautica nonche' dal certificato comprovante l'inscrizione nell'albo delle matricole e nei registri prescritti per la categoria alla quale appartenga.
Testo in vigore dal 13 marzo 1934 al 4 giugno 1936
