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[1]Il Governo del Re ha la facolta' di emanare le norme eventualmente occorrenti a complemento e per l'esecuzione della presente legge nonche' per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia, inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 febbraio 1934 - Anno XII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Jung - De Francisci.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 13 marzo 1934 al 22 dicembre 2008
