Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1934 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni del presente titolo non possono essere derogate, a meno che la deroga non sia espressamente consentita dalla legge.
Testo in vigore dal 13 marzo 1934 al 22 dicembre 2008
