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Oltre alle cose che non sono soggette ne' a sequestro ne' pignoramento, a termine del Codice di procedura civile e delle leggi speciali, non possono essere sequestrati ne' pignorati per qualsiasi titolo:
- a)gli indumenti della gente dell'aria navigante, necessari per i servizi di bordo;
- b)gli istrumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente dell'aria navigante destinati all'esercizio della professione;
- c)le somme dovute agli arruolati per spese di cura e per quelle di ritorno al luogo di arruolamento.
Testo in vigore dal 13 marzo 1934 al 22 dicembre 2008
