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Le persone dell'equipaggio, in caso di sinistro dell'aeromobile, hanno l'obbligo di prestare l'opera loro, ove ne siano richieste per i possibili recuperi. In tal caso hanno diritto ad una rimunerazione supplementare, il cui ammontare sara' determinato, in caso di dissenso, dalla competente giurisdizione delle controversie individuali del lavori, in relazione alle fatiche ed ai rischi corsi durante le operazioni di ricupero.

Testo in vigore dal 13 marzo 1934 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-02-08;331~art36 · fonte del testo

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