Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1934 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]In mancanza di piu' favorevoli disposizioni dei contratti Collettivi, l'arruolato che contrae malattie o che e' ferito durante il tempo dell'arruolamento, continua a percepire la retribuzione ed ha diritto alle cure necessarie a spese dell'armatore per tutto il tempo della cura, ma non oltre i 120 giorni.
[2]Se un componente il personale suddetto ammala o e' ferito all'estero, l'armatore deve depositare presso l'autorita' consolare la somma necessaria per la sua cura ed il ritorno in patria.
[3]Nella localita' dove non esiste autorita' consolare, l'armatore deve far ricoverare l'arruolato ammalato o ferito in un ospedale od altro luogo di cura, depositando la somma sopra indicata.
[4]Restano ferme le norme previste nella legge 10 gennaio 1929, n. 65, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.
Testo in vigore dal 13 marzo 1934 al 22 dicembre 2008
