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[1]Il contratto individuale di arruolamento a tempo determinato che scade in corso di viaggio, si intende prorogato finche' l'aeromobile non sia ritornato nella localita' di partenza.
[2]L'armatore ha, peraltro, la facolta' di sbarcare l'arruolato in uno scalo intermedio, purche' assuma a proprio carico tutte le spese per il di lui ritorno alla localita' di partenza. Anche in tal caso il contratto si intende prorogato fino al giorno di arrivo alla localita' di partenza stessa.
Testo in vigore dal 13 marzo 1934 al 22 dicembre 2008
