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Nei contratti collettivi per l'arruolamento del personale aeronautico saranno osservate le norme della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, nonche' le successive disposizioni emanate o che saranno emanate in materia. In aggiunta pero' alle condizioni di lavoro che per l'articolo 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, devono essere contenute nei contratti collettivi di lavoro, i contratti collettivi per l'arruolamento del personale aeronautico devono contenere norme precise sulla assicurazione contro gli infortuni, sulla previdenza a favore del lavoratore, sulla indennita' di trasferta in territorio nazionale e all'estero e sulle indennita' spettanti in caso di perdita del corredo.
Testo in vigore dal 13 marzo 1934 al 22 dicembre 2008
