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In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando e' assunto di diritto secondo l'ordine gerarchico stabilito nel precedente articolo, e cio' sino al primo approdo, ove, in mancanza di disposizioni dell'armatore, l'autorita' aeronautica o consolare adottera' gli opportuni provvedimenti.
Testo in vigore dal 13 marzo 1934 al 22 dicembre 2008
