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Nei luoghi ove non esiste una rappresentanza dell'armatore, nota ai terzi, il comandante, anche senza mandato speciale, puo':
- a)fare gli acquisti necessari per effettuare il viaggio intrapreso;
- b)fare le riparazioni necessarie all'aeromobile;
- c)prendere tutti i provvedimenti e fare tutte le spese necessarie per la salvezza del carico;
- d)prendere a prestito il denaro occorrente per far fronte alle esigenze di cui alle lettere a), b), c);
- e)arruolare e congedare l'equipaggio in corso di viaggio.
Testo in vigore dal 13 marzo 1934 al 22 dicembre 2008
