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[1]Agli effetti della presente legge sono considerate come gente dell'aria le seguenti due categorie di personale:
[2]La prima comprende:
- a)il personale destinato al comando ed al pilotaggio degli aeromobili, esclusi i proprietari piloti di aeromobili da turismo;
- b)il personale addetto agli apparati motori ed agli altri macchinari di bordo;
- c)il personale addetto ai servizi complementari di bordo.
[3]La seconda comprende:
- a)il personale tecnico direttivo dei cantieri e delle officine aeronautiche;
- b)i capiscalo;
[4]((c) il personale non navigante delle imprese di navigazione aerea e delle imprese esercenti aerodromi, nonche' quello dei campi scuola e di collaudo)).
Testo in vigore dal 4 giugno 1936 al 22 dicembre 2008
