Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1981 al 31 maggio 2017. Leggi il testo vigente →

Le domande di iscrizione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di incarichi devono essere presentate entro il 90° giorno precedente l'inizio dell'anno accademico o scolastico per il quale si chiede il conferimento dell'incarico. 2 A tal fine, la rappresentanza diplomatica presso lo Stato nel cui territorio ha sede l'istituto italiano di cultura e gli uffici consolari nelle cui circoscrizioni hanno sede le istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 1 devono render nota, mediante pubblicazione nei rispettivi albi, ed avvalendosi anche di altri mezzi di pubblicita', con un anticipo non inferiore a 30 giorni, la data di scadenza come sopra determinata del termine di presentazione delle domande, indicando le modalita' da seguire, in conformita' della presente legge, per il conferimento degli incarichi. Con ordinanza emanata dal Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione saranno disciplinate le modalita' per il conferimento degli incarichi e i criteri di valutazione dei titoli.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1980, n. 924

2

La L. 22 dicembre 1980, n. 924 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "I termini del 90° giorno stabiliti dagli articoli 4, primo comma, e 28, primo comma, della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono sostituiti con il termine del 180° giorno".

Testo in vigore dal 21 gennaio 1981 al 31 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1975 al 21 gennaio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1980, n. 924

    La L. 22 dicembre 1980, n. 924 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "I termini del 90° giorno stabiliti dagli articoli 4, primo comma, e 28, primo comma, della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono sostituiti con il termine del 180° giorno".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-05-26;327~art4 · fonte del testo

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