Art. 88 — Congedo straordinario
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a domanda motivata, puo' essere accordato ai dipendenti un congedo straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi e giustificate ragioni il direttore generale puo' autorizzare la concessione delle competenze fisse per il primo mese. Competenti a concedere il congedo straordinario sono:
tolto: a) per il personale delle sedi centrali dei servizi, i rispettivi direttori centrali;
tolto: b) per il personale esecutivo dell'esercizio, i rispettivi capi delle divisioni compartimentali e delle altre unita' assimilate;
tolto: c) per il rimanente personale dei compartimenti, il direttore compartimentale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art88 · fonte del testo
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