Art. 79 — Precedenza nelle promozioni per concorso e per merito comparativo

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Nelle promozioni da conferirsi in base al risultato di esame di concorso e a scrutinio per merito comparativo, a parita' di merito, hanno la precedenza gli ex combattenti ai termini dell'art. 1 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art79 · fonte del testo

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