Art. 60 — Prolungamento del periodo normale per la concessione degli aumenti periodici di stipendio

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Nei riguardi del personale che abbia riportato le qualificazioni di "mediocre" o di "insufficiente", il periodo normale per la concessione del prossimo aumento periodico di stipendio e' prolungato, rispettivamente, per un anno o per tre anni a decorrere dalla data in cui verrebbe a maturare il primo aumento successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce l'una o l'altra qualificazione.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art60 · fonte del testo

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