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E' incompatibile con la qualifica di dipendente dell'Azienda autonomia delle ferrovie dello Stato l'esercizio di qualunque professione, commercio, industria o altro impiego alle dipendenze di privati, nonche' la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di vigilanza o sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non retribuita, nelle societa' aventi fine di lucro. Peraltro, il personale ferroviario puo' compiere incarichi di perito o arbitro, previa autorizzazione della Azienda. Il personale ferroviario puo' partecipare all'amministrazione di societa' cooperative costituite fra, pubblici dipendenti, nonche', in deroga al disposto del primo comma del presente articolo, e quando sia autorizzato dal Ministro, all'amministrazione di societa' nelle quali lo Stato o l'Azienda abbia una compartecipazione azionaria, od all'amministrazione di societa', istituti od enti per i quali la nomina a determinate cariche sia riservata allo Stato da disposizioni speciali o da convenzioni.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art51 · fonte del testo

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