Art. 20 — Esenzione dal periodo di prova

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Il Consiglio di amministrazione determina i casi in cui i dipendenti, assunti per pubblico concorso per esami, possono essere esentati dal periodo di prova, quando provengono da altro pubblico impiego, o possono completare, nella qualifica di assunzione, il periodo di prova eventualmente non ultimato in quella di provenienza. Il mancato conseguimento delle abilitazioni o l'esito negativo degli esami di idoneita', ove prescritti per la nomina a stabile, comportano, comunque, la restituzione dei dipendenti ferroviari alla qualifica di provenienza e l'assegnazione, nel ruolo relativo, del posto precedentemente occupato.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art20 · fonte del testo

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