Art. 149 — Autorità competente a disporre la sospensione cautelare ed a concedere l'assegno alimentare

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La sospensione cautelare e' disposta, con provvedimento motivato, dal direttore generale per il personale direttivo, per il personale di concetto degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio, e dai direttori centrali e direttori compartimentali, nella rispettiva competenza, per il rimanente personale. Nei casi d'urgenza il provvedimento puo' essere adottato dal direttore centrale o compartimentale competente, anche per il personale direttivo, per il personale di concetto degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio, salvo ratifica dell'autorita' prevista nel primo comma. Le stesse autorita' previste nel primo comma sono competenti a concedere l'assegno alimentare ai sensi dell'art. 147.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art149 · fonte del testo

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